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Articolo unico.

L'interesse dei buoni del tesoro a lunga scadenza alienati e da alienarsi dal 1° aprile 1893 in avanti a saldo dell'emissione autorizzata pel trimestre dal 1° gennaio a tutto marzo 1893 è mantenuto nella ragione annua di lire 4.8963133 per cento al lordo, e di lire 4.25 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1893.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 28 aprile 1893.
Reg. 191. Atti del Governo a f. 87. GAFFINO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli BONACCI.

B. GRIMALDI

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