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3. L'Amministrazione Sarda collocherà a suo pia- 1815 cimento, ed affine di regolarizzare il servizio degli Uffiziali del Soldo sopra le strade di tappa.

4. Ogni domanda per somministranza di razioni dovrà essere fondata sopra l'ordine di marcia (feuille de route) il qual ordine dovrà essere presentato agli Uffiziali del Soldo Sardi, e questi, dopo averlo riconosciuto rilascieranno per gli oggetti richiesti un mandato.

VI. Il paragrafo primo della convenzione di Vienna avendo stabilito che nella parte concernente i trasporti si sarebbe convenuto di un equitativo risarcimento da pagarsi dall'Amministrazione di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, la natura istessa di codesto servizio esigendo che sia collettivamente provvisto ai diversi rami ne' quali esso si suddivide, ed il presente articolo avendo per conseguenza ad abbracciare il complesso del servizio di trasporto, di cui, a termini della Convenzione di Vienna, una porzione soltanto dovrebbe ricadere à carico del Governo Sardo in concorrenza con l'Amministrazione Imperiale, le Parti contrattanti fissano sopra quest'oggetto le massime seguenti, cioè:

1. I mezzi di trasporto sono divisi in due classi distinte, cioè: 1. Quella che appartiene al quotidiano servizio dei militari isolati, ed al servizio delle Truppe per il trasporto quotidiano degli effetti o commestibili dai magazzini principali o subalterni fino al luogo della consumazione. 2. Quella che riflette i convogli che seguitano l'armata per il primo stabilimento e susseguente conservazione dei magazzini e deposite di ogni specie, tanto principali che sussidiarii.

2. Il servizio della prima classe debb'essere a carico dell'Amministrazione Sarda, e questa, mediante il risarcimento fissato nel prospetto qui unito sotto il No. III, s'impegna a somministrare alle Truppe Imperiali tutti i mezzi di trasporto relativi a codesta classe, i quali mezzi consisteranno inclusive nell'autorizzazione di procedere a requisizioni nelle Comuni ogniqualvolta l'urgenza de' bisogni non permettesse di ricorrere a mezzi meno pronti ed efficaci.

3. Il servizio della seconda classe debb'essere interamente a carico dell'Amministrazione Imperiale, e siccome questo servizio può sempre essere anticipatamente previsto, egli e convenuto che s'avrà a fare per via d'impresa, o con altri mezzi non coattivi, impegnandosi

1815 il Governo Sardo a fare con il concorso della sua autorità tutte le facilitazioni possibili all'Amministrazione Imperiale, senza però che in alcun caso esso sia mai tenuto di contribuirvi in denaro.

4. I mezzi di trasporto per via di requisizione nelle Comuni non potranno mai protrarsi oltre l'estensione di una tappa ordinaria, e tosto che si sarà giunto al termine di una tappa, dovrà il loro uso intendersi cessato.

5. I mezzi di trasporto per i militari isolati, i quali vanno a riunirsi ai loro corpi, oppure si avviano per una destinazione qualunque, non possono mai oltrepassare il numero di un carro per ogni cinquantina d'uomini.

6. Ogni requisizione de' mezzi di trasporto dovrà essere fondata sovra i termini dell'ordine di marcia (feuille de route), il quale ordine indicherà la quantità e qualità de' trasporti necessarii: venendo codesta quantità o qualità a cangiarsi sia in aumento, che in diminuzione per le sopraggiunte malattie, o per altre cagioni impensate, sarà dovere degli Uffiziali Austriaci di rettificare l'ordine di marcia, e l'Uffiziale del Soldo Sardo dovrà conformarsi alla seguita rettificazione: l'ordine di marcia indicherà sempre la distinzione fra quei trasporti, i quali, secondo la tariffa di risarcimento, vogliono essere pagati immantinenti, e quelli, i quali s'hanno a rilasciare contro una semplice quitanza.

L'ordine di marcia citato al paragrafo precedente dovrà essere esibito all'Uffiziale dell'Amministrazione Sarda, il quale, dopo averlo riconosciuto, rilascierà per l'oggetto, che si richiede, un mandato.

8. Codesti mandati debitamente quitanzati dagl'individui che se ne prevalgono, vidimati dall'Uffiziale Austriaco, o, nell'assenza di questi, dall'Autorità locale, saranno spediti dai somministranti all'Uffiziale del Soldo di cui essi portano la firma: quest'ultimo li trasmetterà senza ritardo all'Amministrazione generale di Torino, affinchè ogni mese se ne possa regolare il conto.

Codesto conto verrà trasmesso per la verificazione al Comando generale militare in Milano, ed il risarcimento che ne risulterà, sarà riscosso dal Governo di Sua Maestà Sarda entro quello spazio di tempo che fisseranno i due Governi: il prezzo del risarcimento è pagabile in monete sonanti di corso e non altrimenti.

VII. Il-servizio dipendente dallo stabilimento delle poste dei cavalli non sarà mai, sotto qualunque pre

testo, considerato come un mezzo di trasporto per la 1815 marcia delle Truppe, o per altri oggetti di militare servizio. Gl'individui che se ne vorranno prevalere, dovranno in conseguenza pagare immantinenti, e secondo la tariffa vigente negli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna.

VIII. I paragrafo 2 della convenzione di Vienna avendo previsto il caso in cui le Truppe Imperiali avessero a prendere delle posizioni negli Stati Sardi per la loro difesa, ed avendo stabilito, che in tal caso verrebbe determinato fino a qual punto Sua Maestà Sarda dovrebbe concorrere al loro mantenimento, egli è convenuto, che codesto concorso non si estenderà oltre alla somministranza dellalloggio e del fieno, siccome sarà detto qui appresso riguardo alle Truppe di postazione.

Però i Comandanti delle Truppe Imperiali potranno nei casi d'urgenza, e mancando ogni altro mezzo, richiedere dall'Amministrazione Sarda la somministranza degli oggetti necessarii al loro mantenimento mediante pagamento ai prezzi correnti: quest'articolo diverrebbe allora un oggetto di contabilità fra i due Governi, e dovrebbero essere prese delle disposizioni d'accordo affine di regolarizzare il modo di simili somministranze, ed affine di garantire il pagamento, il quale dovrà sempre effettuarsi entro il più breve spazio di tempo.

Se gli eventi della guerra facessero sì, che le Truppe Imperiali, in cambio di essere di semplice postazione, dovessero formare degli accampamenti, il Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna s'impegna a somministrare loro la paglia e la legna necessaria all'accampamento, secondo i regolamenti vigenti per le Truppe della stessa Maestà Sarda.

IX. A termini del paragrafo 3 della convenzione di Vienna, le somministranze da farsi alle Truppe Imperiali di postazione negli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna limitandosi all'alloggio ed al fieno, egli è espressamente convenuto, che, quanto al fieno, s'avrà a seguire la regola di distribuzione prescritta nel prospetto annesso al presente sotto al No. II: e che quanto all' alloggio, questa espressione comprende semplicemente il tetto, la legna, le candele e la paglia per dormire, e ciò tutto nelle quantità prescritte ne' regolamenti

1815 dell'Armata Sarda, e dichiarando, che l'abitante non è obbligato a fare somministranze di veruna sorte.

X. L'Amministrazione Sarda s'impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione Imperiale un edifizio ne' contorni di Torino, ed un altro nei contorni di Casale, affinchè l'Amministrazione Imperiale possa quivi stabilire degli Ospedali militari, cioè ne' contorni di Torino un Ospedale capace di mille letti, e ne' contorni di Casale un Ospedale di cinque in sei cento letti. La provvista di questi letti e di ogni altro oggetto relativo allo stabilimento ed alla manutenzione degli Ospedali, di cui si tratta, rimane interamente a carico dell'Amministrazione Imperiale, l'Amministrazione Sarda avendo semplicemente a somministrare dal canto suo la legna, la paglia e le candele, secondo i regolamenti citati all'articolo precedente.

Nel caso, in cui gli eventi della guerra guerreggiata sul luogo del luogo, o in vicinanza degli Stati di Sua Maestà Sarda, esigessero imperiosamente lo stabilimento istantaneo di un nuovo Ospedale, il Governo Sardo s'impegna a far somministrare per via di requisizione tutto quanto sarebbe necessario a simile stabilimento, fino all'epoca, in cui la Direzione Generale degli Ospedali Austriaci avrà potuto prendere le misure necessarie per provvederlo e mantenerlo a proprie spese ed alle condizioni quì sovra espresse, il che dovrà precisamente effettuarsi nello spazio di quindici giorni.

XI. Se avvenisse, che dei Militari Imperiali isolati cadessero ammalati ad una considerevole distanza dagli Ospedali stabiliti in conformità degli articoli precedenti, l'Amministrazione Sarda s'impegna a far ricevere questi Militari negli Ospedali civili più vicini, e ciò mediante l'indennizzazione di un mezzo fiorino effettivo al giorno per ogni uomo, da pagarsi dall'Amministrazione Imperiale. Il conto relativo a codesta indennizzazione sarà regolato e saldato ogni mese dal Comando Generale Militare in Milano. I certificati d'ingresso e di uscita, che formeranno gli elementi di codesto conto, dovranno essere firmati dagli Amministratori dell'Ospedale, e dall'Autorità locale.

XII. L'Amministrazione Sarda s'impegna parimenti a somministrare all'Amministrazione Imperiale nelle Città descritte al prospetto annesso al presente un edifizio

atto a stabilirvi dei magazzini per effetti e per com- 1815 mestibili.

XIII. Volendo l'Amministrazione Imperiale introdurre negli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna de' bestiami per la consumazione delle sue Truppe, egli è

convenuto:

1. Che codesto bestiame non potrà mai sotto verun pretesto essere tratto da altre Provincie se non dalle Provincie Italiane.

2. Che le introduzioni di bestiami si eseguiranno soltanto per i punti, di Voghera, Novara ed Arona; i bestiami da introdursi andranno soggetti, tanto alla frontiera, quanto in tutti que' luoghi, in cui l'Amministrazione Sarda lo giudicherà conveniente, alla visita dei veterinarii a quest'oggetto destinati, la qual visita dovrà seguire alla presenza ed in contraaddittorio del conduttore de' bestiami medesimi; i veterinarii predetti non permetteranno l'introduzione, salvo dopo essersi accertati della sanità degl'individui, e nella permissione s'inchiuderà il certificato di sanità indicativo del numero degl'individui non soggetti ad eccezioni.

Da quanto sovra ne deriva, che il bestiame riconnosciuto, di comune accordo fra i veterinarii ed il conduttore, per essere affetto da un morbo sospettato contagioso, sarà ucciso e sepolto con la precauzione d'incidere in più luoghi la pelle. Le autorità locali, che si troveranno presenti, rilascieranno un certificato, da cui risulti delle mentovate circostanze di fatto.

3. Che le medesime disposizioni saranno applicabili a quel bestiame, che venisse introdotto per acqua.

XIV. Affine di prevenire ogni inconveniente, ed ogni altercazione nelle quotidiane transazioni che potessero aver luogo fra dei Militari Imperiali, e dei Sudditi di Sua Maestà il Re di Sardegna, relativamente al corso ed alla valuta delle monete, che i primi fossero per spendere, le parti stipulanti hanno adottato, ed adottano, come regola unica ed esclusiva in questa materia, la tariffa annessa al presente *).

*) Ce tarif comprenait l'écu des Couronnes de Flandre, qui était calculé à 5 fr. et 72; le tahler de convention à 5 fr. et 16, et la pièce de 20 carantans à 86. La moitié, et le quart de chacune des pièces en proportion.

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