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I. AEGYPTEN.

Codice di commercio.

Capitolo II.

Dei diversi contratti commerciali.

Sezione V. Delle lettere di cambio.

110. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro;
Essa è datata;

Essa enuncia la somma da pagarsi; il nome di colui che deve pagare, il tempo e il luogo in cui il pagamento deve effettuarsi;

Essa enuncia che il valore è stato ricevuto;

Essa è al portatore o all' ordine di un terzo, o all' ordine del traente medesimo.

Se è per prima, seconda, terza, quarta, ecc., deve enunciarlo sopra ciascuna di esse: in questo caso una vale per tutte, e tutte valgono per una.

111. La lettera di cambio, che è all' ordine del traente, non indica che il valore sia stato somministrato, che sulla prima girata. In questo caso il luogo dov'è sottoscritta la prima girata, dev'essere diverso da quello sul quale la lettera di cambio è stata tratta.

112. Una lettera di cambio può essere tratta sopra un individuo e pagabile al domicilio di un terzo: può essere tratta per ordine e conto di un terzo.

113. Sono riputati semplici promesse, quando inoltre ne abbiano le condizioni richieste, gli effetti qualificati lettere di cambio, che non contengono le formalità sopra prescritte, ed ogni lettera di cambio contenente supposizione di nome, qualità, domicilio, o dei luoghi da cui è tratta e nei quali essa è pagabile. Non cessano però di essere trasmissibili per mezzo di girata e di essere considerate come effetti di commercio, se sono state create tra commercianti e per atti di commercio.

Coloro che conoscevano la supposizione non potranno opporla ai terzi, che non ne erano stati avvisati.

114. Le lettere di cambio sottoscritte, le girate e le acettazioni firmate da donne, si maritate che nubili, non commercianti in loro proprio nome, non sono riputate atti di commercio, pe ciò che le riguarda.

115. Quelle sottoscritte e le girate ed accettazioni firmate da esse, sono nulle, solamente a loro riguardo.

116. La provvista dev' essere fatta dal traente, o da quello per conto del quale la lettera di cambio è tratta, senza che il traente per conto altrui cessi di essere personalmente obbligato solamente verso i giranti ed il portatore.

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117. La provvista si reputa fatta presso colui sul quale la lettera è tratta, se alla scadenza della lettera di cambio, quello su sui è data, è debitore verso il traente, o colui per conto del quale essa fu tratta, di somma esigible eguale almeno all' ammontare della lettera di cambio.

118. L'accettazione suppone la provvista. Essa ne stabilisce la prova riguarda ai giranti. Siavi, o no accettazione, il solo traente è tenuto a provare, in caso di negativa, che coloro sui quali la lettera era tratta, avevano provvista protesto di fondi alla scadenza; altrimenti egli è tenuto a garantirla ancorchè il sia stato fatto dopo i termini fissati; ma in quest' ultimo caso, se egli prova che vi era provvista alla scadenza, e sino al momento in cui doveva farsi il protesto, egli sarà liberato sino a concorrenza dell' ammontare della provvista, a meno non sia stata impiegata a suo vantaggio.

119. Il traente deve, quand' anche il protesto sia stato fatto tardivamente, fornire al possessore, a spese di quest' ultimo, i titoli necessarii per ritirare la provvista. I sindaci del traente hanno lo stesso obligo, a meno che non preferiscano rilevare il possessore della decadenza ed ammetterlo. pro-rata per l'importo della lettera di cambio.

120 Nondimeno la provvista è acquisita al possessore al giorno della scadenza, si vi fu destinazione speciale di questa provvista pel pagamento della lettera di cambio, e se il trattario ha accettato conoscendo la destinazione, o ne fu avvertito prima del fallimento del traente, sia son avviso di quest' ultimo, sia con protesto per difetto di accettazione o di pagamento sebbene tardivo. Eccettuati questi casi di destinazione speciale, la provvista se non havvi accettazione prima che il rientra nella massa del traente,

fallimento sia stato conosciuto dall' accettante.

121. Se vi ha accettazione, il trattario conserva la provvista, salvo a lui il soddisfare quest' accettazione riguardo al possessore.

122. Se il trattario cade in fallimento, la provvista che consiste in un credito sopra di lui, cade nella massa del suo fallimento; la provvista che consiste in un corpo certo o in una somma depositata è rimessa a chi di ragione, secondo le regole di cui sopra.

123. Il traente e i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido dell' accettazione e del pagamento alla scadenza.

124. Il rifiuto di accettazione è accertato per mezzo di un atto che si chiama protesto per mancanza di accettazione

125. Sulla notificazione del protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente tenuti di dar cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla scadenza, o di effettuare il rimborso colle Spese di di protesto e di ricambio. Il fidejussore del traente o del girande non è tenuto in solido che con colui, che esso ha garantito.

126. Quegli che accetta una lettera di cambio contrae l'obbligazione di pagarne l'importo. L'accettante non è liberato rispetto alla sua accettazione, quand' anche il traente fosse fallito a sua insaputa, prima che egli avesse

accettato.

127. L'accettazione di una lettera di cambio deve essere sottoscritta. Essa è datata, se la lettera L'accettazione si esprime colla parola accettata. è ad uno o più giorni o mesi di vista: ed in quest' ultimo caso, la mancanza di data dell' accettazione rende la lettera esigibile nei termini ivi espressi. a contare dalla sua data.

128. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell' accettante, indica il domicilio ove deve farsi il pagamento o le diligenze praticate.

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129. L'accettazione non può essere condizionata, ma può essere limitata riguardo alla somma accettata. In questo caso il possessore è tenuto a fare protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

130. Una lettera di cambio dev essere accettata alla sua presentazione, o al più tardi nelle ventiquattro ore dalla sua presentazione. Dopo le ventiquattro ore, se non è restituita accettata o non accettata, colui che l'ha ritenuta è passibile dei danni e interessi verso il possessore.

131. In caso di protesto per mancanza di accettazione la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che intervenga pel traente o per uno dei giranti. L'intervento è posto sulla lettera di cambio e menzionato nell'atto di protesto; esso è firmato dall' interveniente.

L'interveniente è tenuto a notificare senza ritardo il suo intervento a colui pel quale è intervenuto, sotto pena delle spese, danni e interessi, se vi ha luogo.

132. Il possessore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti, in ragione della mancanza di accettazione di colui sul quale era tratta la lettera, nonostante qualunque accettazione per intervento. L'interveniente non è tenuto a pagare alla scadenza, che dopo il protesto per mancanza di pagamento nel termine fissato.

Si egli paga prima del protesto, perde i suoi diritti contro quelli che avevano interesse a che la lettera di cambio fosse protestata contro la persona sulla quale era tratta primitivamente.

133. La lettera di cambio può essere tratta:

A vista;

Ad uno o più giorni o mesi di vista;

Ad uno o più giorni o mesi di data;

A giorno fisso o a giorno determinato, come una festa, una fiera.
134. La lettera di cambio a vista è pagabile alla presentazione.

135. La scadenza di una lettera di cambio ad uno o più giorni o mesi di vista è fissata dalla data dell' accettazione o da quella del protesto per mancanza di accettazione.

136. Il mese si computa secondo il calendario che corrisponde alla data determinata nella lettera di cambio.

Se si tratta di una lettera di cambio, pagabile ad uno o più mesi di vista, e che l'accettazione sia datata, il mese sarà calcolato secondo il calendario al quale corrisponde la data determinata nell'accettazione.

137. Una lettera di cambio pagabile in fiera scade la vigilia del giorno fissato per la chiusura della fiera, o il giorno della fiera, se questa non dura che un giorno.

138. Se la scadenza di una lettera di cambio è in un giorno di feria legale, essa è pagabile alla vigilia.

139. Sono abolite tutte le dilazioni di grazia, di favore, d'uso o di consuetudine locale per il pagamento della lettera di cambio.

140. La proprietà di una lettera di cambio al portatore si trasferisce colla semplice emissione del titulo: la proprietà di una lettera di cambio pagabile all'ordine si trasferisce fino a che non è scaduta, per mezzo di girata.

141. La girata è datata. Essa esprime che il valore fu somministrato. Enuncia il nome di colui all' ordine del quale è fatta.

142. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell' articolo precedente, essa non opera il trapasso: non è che una procura per la riscossione e la trasmissione, salvo a rendere conto del mandato, e senza che colui che ha operata la trasmissione in questo caso cessi di essere personalmente obbligato come girante.

La girata in bianco può essere riempita dopo, purchè essa corrisponda ad un' operazione realmente fatta alla data indicata dalla girata.

143. Es proibito di mettere gli ordini in antidata, sotto pena di falso. 144. Tutti coloro che hanno firmato, accettato o girato una lettera di cambio sono tenuti alla garanzia solidale verso il possessore.

145. Il pagamento di una lettera di cambio, indipendentemente dall' accettazione e dalla girata può essere garantito con avallo. Questa garanzia è data da un terzo sulla lettera stessa o con atto separato, ed anche con lettera missiva.

146 Il datore d'avallo è tenuto solidariamente e per gli stessi mezzi che colui pel quale lo ha dato, salve le diverse convenzioni delle parti. L'avallo è dato pel traente o pei giranti.

147. Chi ha dato avallo pel traente non può prevalersi della mancanza di protesto, se non nel caso in cui il traente può eccepirla.

148. Il protesto dev' essere denunciato al datore di avallo per un girante, come a questo stesso girante, a pena di decadenza.

149. La lettera di cambio deve essere pagata con la moneta in essa indicata.

150. Colui che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza è responsabile della validità del pagamento.

151. Colui che paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione, si presume validamente liberato.

152. Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

153. Il pagamento di una lettera di cambio fatto su seconda, terza, quarta, ecc., è valido, se la seconda, terza, quarta, ecc., indica che questo pagamento annulla l'effetto della altre.

154. Colui che paga una lettera di cambio, sopra seconda, terza, quarta, ecc, senza tirare quella sulla quale havvi la sua accettazione, non è validamente liberato riguardo al terzo possessore della sua accettazione.

155. Non è ammessa opposizione al pagamento salvo che nel caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore.

156. Nel caso di perdita di una lettera di cambio, non accettata, colui al quale essa appartiene, può pretenderne il pagamento sopra seconda, terza, quarta, ecc.

157. Se la lettera di cambio smarrita è rivestita dell' accettazione, non può esigersene il pagamento sopra seconda, terza, quarta, ecc., che per ordinanza del giudice di servizio e mediante cauzione.

158. Se chi ha smarrito la lettera di cambio, accettata o non accettata, non può presentare la seconda, terza, quarta, ecc., può chiedere il pagamento della lettera di cambio smarrita, ed ottenerlo in forza di ordinanza, giustificandone la proprietà co' suoi libri, e dando cauzione.

159. In caso dirifiuto di pagamento, sulla domanda proposta in virtù dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio smarrita conserva tutti i suoi diritti mediante un atto di protesto. Quest' atto dev' essere fatto il giorno dopo la scadenza della lettera di cambio smarrita. Dev' essere notificato ai traenti e giranti, nella forma e termini in seguito prescritti per la notificazione pel protesto. La protesta dev' essere fatta nei termini sopraddetti, ancorchê non siasi potuta chiedere l'ordinanza del giudice, per mancanza di tempo sufficiente trascorso, dopo la perdita della lettera di cambio.

160. Il proprietario della lettera di cambio smarrita, deve, per ottenerne una seconda, dirigersi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio girante, e

cosi risalendo di girante in girante, sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio smarrita sopporta le spese.

161. L'obbligazione del fidejussore menzionata negli articoli 157, 158, si estingue dopo tre anni, se durante tale termine non vi siano state nè domande nè istanze giudiziali.

162. I pagamenti fatti in conto, sull' ammontare di una lettera di cambio sono a scarico del traente e dei giranti. Il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel sopprappiù.

163. I giudici non possono accordare alcun termine pel pagamento di una lettera di cambio.

164. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da chiuuque intervenga pel traente o per uno dei giranti. L'intervento e il pagamento saranno dichiarati nell' atto di protestoo, in seguito di esso.

165. Colui che paga una lettera di cambio per intervento è surrogato nei diritti del possessore, e tenuto agli stessi doveri per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati; e se è fatto per un girante, i giranti susseguenti sono liberati.

166. Se havvi concorrenza del pagamento di una lettera di cambio per intervento, è preferito colui che opera più liberazioni. Se colui, sul quale era in origine tratta la lettera di cambio, e contro il quale fu fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla, sarà preferito a tutti gli altri.

167. Il possessore di una lettera di cambio tratta dal continente e dagli Stati posti sul versante del Mediterraneo o dalla Turchia, e pagabile in Egitto, sia a vista, sia ad uno o più giorni o mesi di vista, deve esigerne il pagamento o l'accettazione ne' sei mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il regresso verso i giranti ed anche verso il traente, se questi ha fatto provvista di fondi. Il termine è di otto mesi per gli altri paesi di Europa, e di un anno per le lettere di cambio tratte da ogni altro paese lontano. La stessa decadenza avrà luogo contro il possessore di una lettera di cambio a vista, ad uno o più giorni o mesi di vista, tratta dagli Stati e piazze di commercio dell' Egitto e pagabile in paesi stranieri, se questo traente non ne esige il pagamento o l'accettazione nei termini sopradescritti per ciascuna delle rispettive distanze. I termini sopraddetti sono raddoppiati in caso di guerra marittima. Nondimeno le disposizioni precedenti non pregiudicheranno le contrarie stipulazioni intervenute tra il prenditore, il traente ed anche i giranti.

168. Il possessore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della sua scadenza.

169. Il rifiuto di pagamento deve essere accertato per mezzo di un atto di protesto per mancanza di pagamento il giorno dopo la scadenza, oltre il termine di distanza tra il luogo ove il protesto deve essere fatto e la sede del Tribunale. Se il giorno dopo la scadenza è un giorno di feria legale, il protesto si farà nel giorno seguente.

170. Il possessore non è dispensato dal protesto per mancanza di pagamento, nè dal protesto per mancanza di accettazione, nè dalla morte o fallimento di colui sul quale la lettera di cambio è tratta: nel caso di fallimento dell' accettante prima della scadenza, il portatore può immediatamente far protestare ed esercitare il suo regresso.

La menzione ritorno senza spese, apposta dal traente sopra una lettera di cambio, dispensa dal protesto e dall' osservanza dei termini per le istance. Se la clausola senza spese, fu posta da un girante, il traente non è dispensato

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