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On en excepte seulement le bâtiment papal Immaculata Concezione, qui restera à la disposition du Saint-Père, avec son équipage actuel, tel qu'il se trouve sur l'état que présentera M. le capitaine de vaisseau Cialdi, commandant ce bâtiment. Au cas où Sa Sainteté renoncerait à cette propriété, le bâtiment serait remis au Gouvernement italien, et le personnel en serait compris dans les conditions de capitulation des autres militaires indigènes, en réservant tout droit accordé au corps de la marine par les lois pontificales sur les pensions jusqu'à ce jour.

Art. 9. Les dispositions contenues dans l'article précédent n'ayant pas été prévues par les instructions remises au général commandant les troupes italiennes, cet article ne sera valable qu'après avoir reçu l'approbation du Gouvernement du roi d'Italie, approbation que le général prendra soin d'obtenir.

Art. 10. La présente capitulation sera valable aussitôt qu'en auront été échangées les ratifications.

Fait le 16 septembre 1870, à six heures et demie du matin, aux bureaux du commandant de place de Civita-Vecchia.

Le colonel chef d'état-major de la II° division active:

S. Marzano.

Le colonel commr. supt. de la place de Civita-Vecchia:
Comm. Serra.

Le lieutenant-général commandant la II division de l'armée italienne:
Nino Bixio.

97.

ITALIE, SAN-MARINO.

Convention pour régler les rapports d'amitié et de bon voisinage entre les États respectifs; signée à Rome, le 27 mars 1872**).

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. p. 301.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella Convenzione tra loro stipulata il 22 marzo 1862, e ora prossima a scadere, al fine di viemmeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi;

Hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioè:
Sua Maestà il Re d'Italia:

*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 24 avril 1872.

Sua Eccellenza il Nobile Emilio Visconti-Venosta, Gran Croce, decorato del Gran Cordone de' suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Deputato al Parlamento Nazionale, ecc., ecc.; e la Repubblica di San Marino:

Sua Eccellenza il Cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce, decorato del Gran Cordone degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Ministro di Stato, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione di Firenze, VicePresidente del Senato del Regno d'Italia, ecc., ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:

Le sentenze delle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale, passate in giudicato, avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle Autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

Art. 2. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell' articolo 1.

Art. 3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle Leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 4. Gli atti di morte dei cittadini di uno dei due Stati, morti nel territorio dell'altro, saranno spediti senza spesa, debitamente autenticati, alle Autorità competenti dello Stato d'origine.

Saranno pure spediti senza spesa gli atti di nascita e di matrimonio richiesti dall'Autorità competente.

I privati però, che facciano richiesta di atti di stato civile, dovranno sopportarne la spesa.

Art. 5. I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla Legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato, a chi domanda l'assistenza, dall'Autorità della sua residenza abituale, debitamente legalizzato dall'Autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle Autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda. I cittadini italiani nella Repubblica, e i cittadini sanmarinesi nel Regno, ammessi al benefizio della assistenza giudiziaria, sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta.

Art. 6. Le Autorità giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni

o consegne di atti, giuramenti, interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'articolo 1, ovvero le garanzie provvisorie.

L'Autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvederà all'esecuzione, e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti inseressate.

Art. 7. Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di ricercare, catturare e consegnarsi i delinquenti condannati o imputati dalle rispettive Autorità giudiziarie di uno dei seguenti crimini o delitti consumati o tentati:

1o Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario; 20 Percosse e ferite volontarie che hanno prodotto la morte, o una malattia o un'incapacità al lavoro per oltre trenta giorni; ovvero che abbiano prodotto la mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro o di un organo, od altra infermità permanente;

3o Ferite e percosse contro pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; ribellione ;

40 Bigamia, ratto, stupro violento; prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, o di altri incaricati della loro sorveglianza; attentato al pudore con o senza violenza;

50 Aborto, rapimento, esposizione, occultamento o soppressione d'infante; sostituzione d'infante ad un altro, o supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

60 Incendio volontario;

70 Guasto o distruzione volontaria di una strada ferrata o di apparecchi telegrafici, ed ogni fatto volontario da cui è derivata o poteva derivare una lesione corporale ai viaggiatori od agli impiegati di una strada ferrata;

8o Ogni distruzione, guasto o deterioramento volontario della proprietà mobile o immobile che superi il valore di lire duecento;

9o Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina; furto qualificato ed ogni altro furto superiore alla somma di lire duecento; 100 Sequestro o illegale detenzione di persona;

11o Minacce di offese alle persone o di danno alle proprietà fatte con armi, ovvero con intimazione di dare o di depositare in un designato luogo una somma, o di adempiere altra condizione;

12o Contraffazione o alterazione di moneta o di carta monetata; introduzione e smercio fraudolento di monete false o falsificate, come pure di carta monetata falsa o falsificata;

13o Contraffazione di rendita ed obbligazioni dello Stato, di biglietti di banca, o di ogni altro effetto pubblico equivalente a moneta; introduzione ed uso di questi titoli contraffatti;

140 Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche

dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ovvero autorizzate dai Governi rispettivi, ed uso di questi oggetti contraffatti ;

150 Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio o di banca, ed uso di dette scritture false o falsificate;

16° Falsa testimonianza, falsa perizia, subornazione di testimoni, di periti o d'interpreti; calunnia; falsa denunzia;

17o Sottrazioni commesse da ufficiali o depositari pubblici; corruzione o concussione ;

180 Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

190 Baratteria;

20° Abuso di confidenza; appropriazione indebita; truffa e frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata se il valore del danno superi le lire duecento.

Art. 8. La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'Autorità giudiziaria competente all'Autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati o in originale o in copia autentica dall'Autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Art. 9. Nei casi urgenti, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'Autorità giudiziaria, quanto l'Autorità politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

Art. 10. Sono eccettuati dall'estradizione i cittadini attivi, e i cittadini che da un decennio sono domiciliati nello Stato a cui si fa la domanda.

Art. 11. La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà la estradizione del delinquente.

Art. 12. Se il delinquente sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio, secondo la legislazione ivi imperante, a richiesta dell'Autorità giudiziaria o del Governo nel cui territorio commise il reato. A tale effetto saranno comunicati dalla Parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se il delinquente sia stato condannato, la copia della sentenza.

Art. 13. Se per un processo, compilato in uno dei due Stati contraenti, fosse necessario di confrontare l'imputato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compito l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.

Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini dei due Stati, i quali siene poi ritornati nel rispettivo territorio.

Art. 14. Se una delle Parti contraenti richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino, nè domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato, e contro del quale procede l'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i Trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato, e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato, e quindi preferire l'una all'altra domanda.

Art. 15. Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quei salvocondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvocondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

Art. 16. Saranno pure consegnati il denaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che sieno stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.

Art. 17. Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno esser loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del reato.

Art. 18. Non sarà accordata 'estradizione se, incominciato il procedimento, o dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 19. Le Autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligati a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'articolo 6, par. 1 e 2.

Art. 20. Saranno a carico dello Stato richiedente tutte spese che occoreranno nel territorio dello Stato richiesto per mantenimento e trasporto di delinquenti, di danaro od altri oggetti, e per gli atti eseguiti in forza dell'articolo 19.

Art. 21. I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per crimini o delitti di ogni natura, pronunciate dalle Autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La communicazione sarà fatta direttamente tra le dette Autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile.

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