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tivo si agitò parimente alle notizie inglesi. Nel Senato federale il dì 9 dello stesso mese il Senatore Edmunds interpellò il governo sopra l'allegata intenzione del governo inglese di revocare il Trattato. Il Patterston disse il linguaggio del Gladstone insultante per gli Stati Uniti.

Lo Sherman raccomandò una dignitosa attitudine e disse deferita la quistione al Comitato delle relazioni estere; impossibile innanzi il mondo incivilito il caso della revocazione di simigliante Trattato.

La numerosa stampa americana si palesò concorde nel chiedere l'osservanza del Trattato e la competenza degli arbitri sopra tutti i reclami.

Il National Republican, il Boston Times l' Heralds Washington, il Boston Advertiser tra gli altri convennero negli stessi pensamenti. L' American Register aprì una speciale rubrica per raccogliervi lo spirito della stampa

europea.

Con mirabile unanimità il Mémorial Diplomatique, la Gazette de France, il Moniteur, il Journal de Paris, la Liberté, il Journal des Debats, il Constitutionnel, l'Indépendance Belge, e tra i giornali tedeschi, l'Allgemeine Zeitung, il Basler Nachrichten; il Berner Helvetie, la Neue Freie Presse, il Deutsch Amerikanischer, Economist e il Neue Badische

Lands Zeitung sostennero che nei termini del Trattato il Tribunale fosse competente a conoscere dei reclami diretti ed indiretti.

Al coro de' maggiori giornali del mondo, chè molto io ne ho pretermessi, si aggiunsero i pareri dei più diligenti pubblicisti.

Il Rolin Jacquemyns in un pregevole articolo prese tra le altre conchiusioni questa: che delle eccezioni di incompetenza dovesse in limite litis decidere il Tribunale.

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Emilio De Laveleye nell' Indépendance sembra a me che uscisse di carreggiata, poichè in luogo di trattare la presente controversia se cioè, potesse l'Inghilterra sottrarre alla cognizione degli arbitri i reclami degli Stati Uniti secondo la ragione e la lettera del Trattato di Washington, asserì l'inammessibilità di chiamar gli stati neutrali responsabili dei danni indiretti. Ei non avvertì esser questa la quistione di merito, che terrà dietro all'adizione del Tribunale di arbitrato.

Niuno mi vorrà fare rimprovero di aver lavorato a raccogliere con assidua cura le manifestazioni dell' intelletto pubblico, poichè gagliarda volontà di giudice è questa nelle controversie internazionali. E poichè io ho ricordato che ora si tratta della estensione della competenza del Tribunale di arbitrato, che è questione perfettamente distinta dall' altra, se

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la domanda sia o non ben fondata, restringo a questo solo capo la mia seguente trattazione; mentre il segreto diplomatico copre le spiegazioni e le trattative fra i due governi.

Se avrò dimostrato che i soli Arbitri debbano esser giudici delle controversie e non competere all'Inghilterra alcuna eccezione d'incompetenza avrò vinta la causa della umanità. Per giungere a tale dimostrazione ricercherò prima l'assenza, la storia, le basi fondamentali degli arbitrati internazionali.

II.

DEI COMPROMESSI INTERNAZIONALI.

La società nazionale ha leggi positive e speciale autorità, che amministra la giustizia, risolve i dubbii giuridici e compone le controversie intorno i privati e pubblici interessi.

La società delle nazioni è indipendente dall'autorità delle leggi positive, dall'azione di magistrati giudicanti, sottostà ad un diritto razionale e speculativo, e non rinvenne migliore modo di affermare le relazioni tra popolo e popolo fuor che formulando i grandi pronunziati della ragione e della solidarietà umana in apposite convenzioni legalmente accettate dagli Stati, secondo le norme del diritto pubblico interno.

Antica è la raccomandazione della fede da prestarsi ai trattati, come il codice positivo delle nazioni, benchè la storia dei medesimi frequentemente attesti che per la mancanza della parità rigorosa tra le parti, e per l'epoca peculiare, in cui furono scritti, cioè, dopo il consu-mato esperimento del duello guerresco, essi

sieno più, secondo la frase del Rousseau, una tregua di guerra, un capriccioso arbitrio del conquistatore imposto per violenza di armi, invece della ricognizione scritta della idea del diritto.

Per simili circostanze continuo e pressochè universale è il lamento della mancanza di un potere di coazione nella società internazionale, per cui il rispetto dei trattati medesimi sarebbe imposto senza l'alea perigliosa della guerra e il consumo della potenza militare ed economica.

Per questa mancanza di leggi scritte e di tribunali ordinati, i pubblicisti pervennero a differenti conclusioni.

Alcuni seriamente affermarono la inesistenza di un vero diritto internazionale. Altri, studiando un avvenire di perfetta identità tra il diritto civile e quello internazionale, tra la società politica e la internazionale, augurarono con troppa fretta alla famiglia delle nazioni un legislatore unico, generale, la istituzione e l'ordinamento di tribunali supremi, con legami federativi universali, per i quali vi fossero leggi coattive per tutte le nazioni a simiglianza delle particolari società umane.

La storia della scienza internazionale riferisce gl'immaginarii e generosi disegni delle associazioni proposte per garentire la pace universale, mediante la istituzione di un comune

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